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Il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 hanno aggiornato le misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il PaeseIn Emilia-Romagna le misure sono integrate dall'ordinanza del presidente della Giunta n. 82 del 17 maggio 2020.

Per informazioni dettagliate su tutte le misure ed i protocolli in vigore consultare l'apposita sezione del sito della Regione Emilia-Romagna.

Spostamenti

Dal 18 maggio 2020 si può circolare liberamente all'interno dei confini della regione senza bisogno di nessuna autocertificazione.

Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni.

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti fuori regione o all'estero, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In questi casi è richiesta l'autocertificazione.

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Mascherine

È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’ordinanza regionale del 16 maggio conferma l’uso obbligatorio della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Sport, attività all'aperto, parchi

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

PARCHI E GIARDINI

L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Attenzione: il sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire la sicurezza.

È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco.

SPORT INDIVIDUALE

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

EVENTI E COMPETIZIONI

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Ristoranti e Bar

Riprende l'attività dei servizi di ristorazione (tra cui ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal  protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

I clienti devono indossare la mascherina quando non consumano o non sono seduti al tavolo.

In particolare:

- il locale deve rendere disponibli prodotti igienizzanti, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici

- deve privilegiare l'accesso tramite prenotazione

- deve assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti (sia al banco che seduti al tavolo)

- deve privilegiare, se possibile, l'uso degli spazi esterni

- il personale di servizio deve utilizzare la mascherina (anche alla cassa, se non dotata di barriere fisiche)

- la consumazione a buffet è vietata

- il locale, al termine di ogni servizio al tavolo, deve disinfettare le superfici

Acconciatori, estetisti

Riprende l'attività di parruchieri, barbieri, centri estetici, centri tatuatori e piercing in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale.

Riprendono tutte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che venga rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

In Emilia-Romagna riprendono le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (MERCATI, posteggi fuori mercato e CHIOSCHI) e agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal protocollo di sicurezza regionale.

Manifestazioni, eventi, spettacoli

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche sono svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di spettatori di seguito indicati: a) 1000 persone per spettacoli all’aperto b) 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Restano comunque sospesi:

- gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate

- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso

- le fiere e i

Chiese, cerimonie religiose e funebri, cimiteri

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

In Emilia-Romagna è consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

Alberghi

Riprende l'attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In particolare:

- la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita

- deve disinfettare prima e dopo l'uso ogni oggetto fornito all'ospite

- deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali

- deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione

- gli ospiti devono sempre indossare la mascherina

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Ultimo aggiornamento: 18-01-2024, 14:38