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Le MISURE IN VIGORE. Aggiornamento al 3 Aprile
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2020
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (pdf, 3.9 MB)
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 (pdf, 127.86 KB)
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 marzo 2020 (pdf, 172.83 KB)
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020 (pdf, 343.33 KB)
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 18 marzo 2020 (pdf, 195.22 KB)
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 marzo 2020 (pdf, 207 KB)
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 (pdf, 109.05 KB)
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (pdf, 101.99 KB)
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (pdf, 133.72 KB)
Il decreto del 1 aprile 2020 ha prorogato tutte le misure di contenimento in vigore al 3 aprile fino al 13 aprile.
Evitare gli spostamenti
Sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza.
La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo attraverso una AUTODICHIARAZIONE (pdf, 467.79 KB), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia, con cui dichiara:
- origine e destinazione dello spostamento, motivazione;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento.
sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.
Sospese le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 (pdf, 186.44 KB). Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 (pdf, 186.44 KB) previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva.
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Lo stesso avviene per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trovi l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non è serve la comunicazione se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, anche in questo previa autorizzazione del Prefetto.
Limitazioni agli spostamenti a piedi e in bicicletta, chiusi parchi e giardini
Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici.
L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).
Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
Salute e rispetto della quarantena
Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.
Sospesi nidi, scuole e Università
Sono sospesi fino al 3 aprile i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattualedegli esercizi situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza, purchè garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prevedono l’asporto, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività resta consentito per tutti i giorni della settimana solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione, per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma –, del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.
Le aziende che preparano e vendono cibi da asporto all'interno di punti vendita di alimentari possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.
Nel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali.
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive come alberghi, residenze alberghiere, agriturismi e solo per i clienti che vi soggiornano.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (VEDI ELENCO COMPLETO), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
È consentita tutti i giorni della settimana la consegna dei prodotti a domicilio, anche non alimentari o di prima necessità, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Supermercati chiusi nei giorni festivi, edicole aperte
Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. È comunque consentita la consegna dei prodotti, anche non alimentari o di prima necessità, a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Il divieto non si applica alle edicole che, quale parte delle filiera dell’informazione che in questo momento di emergenza deve continuare ad operare quale presidio essenziale del servizio pubblico, concorrono, attraverso la vendita dei quotidiani, alla necessaria funzione informativa quotidiana nei confronti della cittadinanza anche in relazione alla esigenza di massima diffusione delle informazioni in merito ai provvedimenti connessi all’emergenza Covid 19.
Parrucchiere, servizi estetici
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.
Idraulici e meccanici auto: attività consentita
Possono proseguire le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).
Mercati
Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.
Sospese palestre, piscina, centri sportivi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche
È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.
Chiusi musei e biblioteche
Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.
Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri
L'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Competizioni ed eventi sportivi
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico.
In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Ricorso a ferie e congedo
Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.
Sospesi i concorsi
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Congedi sospesi
Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Riunioni in videocollegamento
Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sospesi esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.
Centri per anziani e disabili
È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.
Taxisti e NCC con guanti e mascherine
In Emilia-Romagna taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo.
Rispettando le modalità per la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, taxi e NCC possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità. In questo caso, i Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio o estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone.
Anche nel sistema sanitario privato, così come avviene in quello pubblico, è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti.
Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza. L’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza, per esempio in vista della stagione estiva.
Per quanto riguarda la Regione, gli enti pubblici strumentali da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione stessa, possono, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale.
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, possono disporre l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione presenti all’interno per consentire ai dipendenti e agli operatori che svolgono attività indifferibili di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro.
Cimiteri comunali
Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali; vengono garantiti, comunque, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
Gestione dei rifiuti - FINO ALLA CESSAZIONE DELL'EMERGENZA
Nelle case dove sono presentipersone risultate positive al tampone, in isolamento o in quarantenadeve essere interrotta la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti domestici dovranno essere messi indue o tre sacchi (uno dentro l’altro).
Nelle case dovenon si sono persone positive al tamponecontinuareraccolta differenziatamascherine, guanti, fazzoletti e qualsiasi dispositivo di protezione individuale,sempre nell’indifferenziata.
È vietato, senza eccezioni, bruciare materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.
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Ultimo aggiornamento: 18-01-2024, 14:38